PRECETTI MORALI E VINCOLI GIURIDICI
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Descrizione
L’obbligazione naturale si caratterizza per una collocazione strutturalmente «di confine» tra sfera giuridica e sfera morale, la quale impedisce di ricondurre con agevolezza fenomeni eterogenei entro un unico schema concettuale dotato di coerenza sistematica e capacità esplicativa uniforme. Tale collocazione liminale determina una fisiologica resistenza alla normazione unitaria, rendendo difficoltosa l’elaborazione di una disciplina capace di garantire, insieme, certezza giuridica e aderenza alle peculiarità delle relazioni concrete.
Per contro, i precetti morali e sociali, che costituiscono la matrice storica
e sostanziale dell’istituto, operano come fonte regolativa in grado di incidere sulle condotte dei consociati, disciplinandole secondo logiche non formalizzate ma spesso vincolanti sul piano assiologico e relazionale. Tali regole – pur estranee alla dimensione strettamente coercitiva – interagiscono in modo concorrente con la normativa statuale, talora affiancandola, talora integrandola, talaltra ponendosi in tensione con essa. Da qui l’esigenza di stabilire se e in quale misura l’obbligazione naturale sia idonea a produrre effetti giuridici opponibili, pur muovendo da presupposti non autoritativi.
La questione riceve risposta positiva nella prospettiva sistematica che l’opera propone: muovendo dalle sue radici romanistiche e canonistiche, attraversando la codificazione moderna e la disciplina dell’art. 2034 c.c., si delinea un modello interpretativo che valorizza la dimensione funzionale dell’istituto, capace di conferire rilievo giuridico a doveri di matrice morale
e sociale in funzione della loro effettiva incidenza nelle relazioni concrete. L’obbligazione naturale emerge così quale figura suscettibile di operare su un duplice piano: da un lato, nella sfera inter partes, come vincolo giuridicamente rilevante pur in assenza di coercibilità; dall’altro, nella dimensione più ampia dell’opponibilità a terzi, quale strumento di mediazione tra sistemi normativi distinti – quello morale, quello sociale e quello giuridico – in un’ottica di integrazione e non di mera giustapposizione. In questa prospettiva, l’istituto cessa di configurarsi come figura residuale e marginale per assumere una funzione di primo piano nella definizione di un modello giuridico pluralistico, aperto alle istanze di giustizia sostanziale e solidarietà sociale, e idoneo a legittimare soluzioni flessibili e differenziate, capaci di rispondere alla complessità dell’esperienza concreta.
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